Il nuovo modello di prevenzione, che discende dalla direttiva quadro 89/391 è stato recepito in passato con il D.Lgs.626/1994, oggi confluito nel Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro D.Lgs.81/2008, identifica nel Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) un elemento di importanza primaria. Si può dire, senza esagerare, che l’applicazione o meno di questa legge dipenderà moltissimo dall’effettiva presenza e preparazione di questa figura.
  Con il D.Lgs.626, per la prima volta nel nostro ordinamento viene introdotta la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.18 D.Lgs.626/1994),
(art.48 D.Lgs.81/2008), a cui competono significative attribuzioni di carattere consultivo, partecipativo e propositivo (art.19 D.Lgs.626/1994),(art.50 D.Lgs.81/2008).
La relazione al decreto legislativo definisce questa figura come "cardine della politica di prevenzione che prevede la partecipazione attiva di tutti i lavoratori", mentre la direttiva quadro 89/391 attribuisce al Rls una funzione specifica di "soggetto attivo della prevenzione in azienda, nell’ottica europea del dialogo, della partecipazione  e della consultazione".
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Il ruolo del rappresentante per la sicurezza
L'RLS
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